PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

 

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        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1042 e rilevato che:

                esso reca - secondo il consueto e consolidato procedimento di adempimento degli obblighi comunitari e di adeguamento dell'ordinamento interno - una pluralità di deleghe legislative al Governo per il recepimento di 20 direttive (sedici indicate nell'allegato A, quattro indicate nell'allegato B); in particolare, la prima riguarda l'adozione dei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie comprese negli allegati A e B (articolo 1); la seconda concerne l'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari già vigenti, per i quali non siano ancora previste sanzioni penali o amministrative (articolo 3); una terza delega riguarda l'adozione di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie (articolo 5); un'ulteriore delega, in materia di alimenti per animali, è invece autonomamente prevista nel Capo III (articolo 15), peraltro senza indicarne criteri e principi direttivi;

                introduce un meccanismo innovativo volto a consentire al Governo - entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione - di recepire le disposizioni, ove effettivamente adottate, nell'ordinamento nazionale con proprio regolamento (ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste);

                interviene, secondo una fisiologica caratteristica di tale tipologia di legge, su una pluralità di settori, dettando sia disposizioni di carattere propriamente ordinamentale e generale (Capo I), sia disposizioni relative a materie afferenti i singoli settori di intervento (Capo III); a tale circostanza - suscettibile di ingenerare in taluni casi situazioni di difficile conoscibilità delle norme per i destinatari delle stesse - si connette la previsione dell'articolo 5, comma 1, che delega il Governo ad adottare testi unici delle disposizioni di attuazione di deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, mentre il testo dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, come sostituito dalla legge n. 229 del 2003, si ispira alla distinta filosofia della codificazione normativa;

                ripropone il meccanismo - già presente nella legge comunitaria per il 2005 - del «doppio parere parlamentare» su schemi di

 

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decreti legislativi contenenti sanzioni penali (articolo 1, comma 8); mentre non compare la previsione - la cui presenza nella precedente legge era stata apprezzata dal Comitato in quanto idonea ad intensificare il rapporto tra Parlamento e Governo in fase di attuazione delle deleghe - dell'informativa periodica (quadrimestrale) da parte del Ministro per le politiche europee alle Camere sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome e la connessa trasmissione di una relazione qualora una o più deleghe conferite dalla legge comunitaria non risulti esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto;

                reca un apposito Capo dedicato alla formulazione dei princìpi fondamentali della legislazione concorrente, dando così attuazione specifica, per la prima volta, alla previsione dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della citata legge n. 11;

                riformula, all'articolo 9, una norma che il comma 6 dell'articolo 5 del recentissimo decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (all'esame del Senato), ha ormai abrogato;

                contiene norme volte a rilegificare, in via indiretta, materie demandate a fonti secondarie: in particolare, l'articolo 11 reca una delega in materia di assicurazioni obbligatoria dei veicoli avente ad oggetto i massimali di garanzia, già demandato ad un decreto ministeriale dall'articolo 128 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005; analogamente, l'articolo 13 modifica una norma di cui è stata disposta la soppressione ma che risulta ancora in vigore in via transitoria;

                è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si valuti la soppressione dell'articolo 9 - ove si interviene sui commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1991 - alla luce di quanto statuito nel comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (all'esame del Senato), che ha già disposto l'abrogazione dei commi 9 e 10 dell'articolo 7 della citata legge n. 362;

            all'articolo 13, comma 1, lettera b) - ove si interviene in merito alla composizione della Commissione consultiva di controllo, disciplinata da una disposizione (l'articolo 20 del decreto legislativo n. 194 del 1995) successivamente abrogata dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, ma ancora in vigore in via transitoria fino alla stipula di apposite convenzioni del Ministero

 

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della salute - si riformuli la disposizione valutando la congruità di un intervento diretto del legislatore primario in una materia oggetto di delegificazione, sulla quale, peraltro, è già intervenuta, in via indiretta, la legge comunitaria per il 2003 per autorizzare il Governo a modificare il citato decreto n. 290 del 2001, nel senso di aumentare in via transitoria il numero dei membri della medesima commissione, senza che però il regolamento sia stato poi modificato;

            valuti, infine, la Commissione la soppressione, nell'allegato A, dei riferimenti alla direttiva 2003/71/CE (per la cui attuazione l'articolo 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ha già conferito delega legislativa al Governo), e, nell'allegato B, alla direttiva 2005/14/CE (relativa all'assicurazione della responsabilità civile, il cui recepimento è stato già previsto dall'allegato B della legge comunitaria 2005);

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 15 - ove si conferisce una delega al governo in materia di alimenti per animali - si integri la disposizione indicando i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita, distinguendo gli stessi dall'oggetto della delega medesima, stante la genericità della previsione di assicurare «l'uniformità dell'entità delle sanzioni amministrative con quelle vigenti in materia di sicurezza alimentare».

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 3 - ove si delega il Governo ad adottare una disciplina sanzionatoria per le violazione di obblighi derivanti da direttive comunitarie recepite in via regolamentare o amministrativa - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tale previsione con le analoghe deleghe previste dalle leggi comunitarie del 2004 e 2005, i cui termini di esercizio non sono spirati e per le quali, peraltro, erano statuiti principi e criteri direttivi in parte differenti;

            all'articolo 4, comma 2 - che dispone in merito alle entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare tale disposizione quale novella al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, affinché possa assumere valenza generale in materia di recepimento di normative comunitarie, atteso che essa appare trascendere l'ambito di intervento del provvedimento in esame, come si desume anche dal fatto che la medesima disposizione era contenuta anche nell'articolo 6 della legge comunitaria 2005 (legge 25 gennaio 2006, n. 29);

            all'articolo 7, comma 3 - relativo all'individuazione dei principi fondamentali in base ai quali le Regioni e le Province autonome esercitano l'attività legislativa in talune materie di competenza concorrente,

 

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ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, individuazione che avviene mediante un mero rinvio a quelli già contenuti nel decreto legislativo n. 30 del 2006 - dovrebbe valutarsi la soppressione di tale disposizione, sia in ragione del fatto che appare assai dubbia l'effettiva portata normativa, dal momento che i principi in materia di professioni, individuati dal decreto legislativo n. 30 del 2006, hanno già di per sé valenza generale, sia alla luce della circostanza che gli atti comunitari, indicati agli allegati alla legge comunitaria e rispetto alla cui applicazione dovrebbero operare tali principi, non risultano peraltro attingere la materia delle «professioni»;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 11 - ove si novella integralmente l'articolo 3 della legge n. 213 del 1997, senza riprodurre l'espressa clausola abrogativa del decreto legislativo n. 29 del 1997, ivi attualmente contenuta - dovrebbe valutarsi l'opportunità di salvaguardare la permanenza di tale clausola nell'ambito del citato articolo 3, espungendo dall'articolo in esame il successivo comma 3;

            analogamente, al medesimo articolo 11, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sopprimere il comma 4 che, nell'abrogare l'articolo 4 della legge n. 213 del 1997, concernente la mera entrata in vigore, appare inidoneo a produrre alcun effetto giuridico;

            all'articolo 18 - che autorizza il Governo a stipulare con la Commissione europea nuove intese concernenti la trasformazione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea in relazione alla scadenza del contratto istitutivo del Gruppo europeo di interesse economico - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la disposizione in oggetto con le previsioni, contenute nella legge n. 178 del 2000, che vincolavano il Governo ad agire secondo criteri ed obiettivi espressamente individuati, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

            con riguardo all'inserimento nell'allegato A della direttiva 2004/37/CE e della direttiva 2005/92/CE, dovrebbe infine valutarsi l'opportunità di verificare se occorra un'effettiva attività di recepimento, atteso che la prima direttiva è di mera codificazione, mentre la seconda, che incide sull'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), non sembra richiedere alcun adempimento da parte dello Stato italiano, in quanto le aliquote IVA vigenti nell'ordinamento nazionale (20 per cento, 10 per cento e 4 per cento) sono conformi alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria.